Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i terzi – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che pur sapendo che la controparte era assistita da un difensore la contatti direttamente con l’intento, peraltro, di concludere con la stessa un accordo transattivo, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, che l’incontro abbia prodotto o meno i suoi effetti. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 19 aprile 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 20 Maggio 2004 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 19 Aprile 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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