Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Dovere di correttezza – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento rilevante disciplinarmente il professionista che riceva la controparte senza l’assistenza del suo legale. (Nella specie, in considerazione del fatto che il professionista in buona fede aveva creduto di ricevere non la controparte ma il suo commercialista, la decisione è stata annullata e il professionista è stato assolto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 1 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 13 Febbraio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 01 Marzo 1999
Giurisprudenza CNF

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