Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Impedimento a partecipare alle attività processuali – Mancata comunicazione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Cancellazione dall’Elenco dei difensori d’ufficio – Impugnazione – Sindacato C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di mera legalità formale

L’art. 38 c.d.f. stabilisce che il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine e, che, nel caso di impedimento alla partecipazione a singole attività processuali, egli è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione alla Autorità procedente ovvero ad incaricare della difesa un collega. Pone pertanto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, investito del ruolo di difensore di ufficio, non compaia senza giustificazione in udienza né incarichi della difesa altro collega in sostituzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 204

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 13 Dicembre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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