Avvocato – Norme deontologiche – Azione giudiziaria di un professionista nei confronti di un collega – Adempimento degli obblighi ex art. 22 c.d.f.

Nel caso in cui il professionista intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, l’adempimento dell’obbligo di dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che ciò pregiudichi il diritto da tutelare, deve ritenersi soddisfatto, conformemente alla nuova formulazione dell’art. 22 c.d.f., nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 30 novembre 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 04 Maggio 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 30 Novembre 2006
Giurisprudenza CNF

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