Avvocato – Norme deontologiche – Attività del praticante – Gestione diretta del cliente – Responsabilità del titolare dello studio – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non pone in essere un comportamento rilevante deontologicamente l’avvocato che in un ambito di regolata libertà di scelta sulle modalità esplicative del rapporto con il praticante faccia svolgere al medesimo attività professionali nel rispetto delle competenze previste dalla legge. (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O di Sassari, 26 ottobre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. SICILIANO), sentenza del 11 dicembre 1997, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 11 Dicembre 1997 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 26 Ottobre 1995
Giurisprudenza CNF

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