Avvocato – Elezioni Forensi – Reclamo elettorale – Notificazione – A mezzo posta – Effetti – Notificante e destinatario – Differenza

In ossequio alla più recente giurisprudenza della Corte regolatrice, la tesi secondo cui il reclamo elettorale deve pervenire al giudice competente entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti a pena di inammissibilità si pone in contrasto con la fondamentale decisione assunta al riguardo dalla Corte Costituzionale (26 novembre 2002, n. 477), laddove essa ha distinto, a proposito degli effetti della notifica, tra il notificante ed il destinatario della stessa, specificando che, per il primo, l’effetto si produce dal momento della consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale Giudiziario o all’Ufficiale Postale. Tale principio, espresso nell’ambito di una prospettiva valutativa costituzionalmente orientata anche in riferimento al principio del giusto processo (art. 111 Cost.), non può pertanto non trovare applicazione anche nella ipotesi del ricorso elettorale inoltrato a mezzo posta (Accoglie il reclamo avverso elezioni C.d.O. di Enna, biennio 2010 – 2011).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione n. 14 del 21 febbraio 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 21 Febbraio 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Enna, delibera
Giurisprudenza CNF

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