Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Sanzione penale – Sanzione disciplinare – Automaticità – Non sussiste – Espletamento del procedimento disciplinare – Necessità – Sussiste.

Nell’ipotesi in cui il consiglio dell’ordine, in sede di verifica del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, ne accerti l’insussistenza per la sopravvenuta pronuncia di condanna penale, non è possibile disporre la cancellazione dall’albo del professionista se non dopo l’espletamento del relativo procedimento disciplinare (la sanzione penale non comporta infatti di per sé, automaticamente, la possibilità di cancellazione dall’albo). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Ariano Irpino, 18 maggio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Tizzani), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 21 Febbraio 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ariano Irpino, delibera del 18 Maggio 1994
Giurisprudenza CNF

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