Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Revisione – Art. 16 legge professionale – Potere di cancellazione del Consiglio dell’Ordine – Successivi interventi con valutazioni di volta in volta diverse – Inammissibilità.

Una volta esclusa la cancellazione di un iscritto per l’accertata mancanza di vizi della iscrizione, lo stesso Consiglio dell’Ordine non può pervenire a soluzione opposta, a seguito di successivo riesame e diversa valutazione della identica situazione. Fermo sempre restando il suo potere di revisione annuale, non soggetto a condizionamenti o preclusioni secondo la legge che lo disciplina. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 24 febbraio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 14 ottobre 1993, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 14 Ottobre 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 24 Febbraio 1989
Giurisprudenza CNF

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