Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Revisione albi – Cancellazione d’ufficio – Impugnazione provvedimento – Termine ex artt. 37 e 16 l.p.f. – Perentorietà – Sussiste.

Avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo c.d. amministrativa, disposta ex artt. 37 e 16 l.p.f., in sede di revisione degli albi e della constatata mancanza dei requisiti richiesti, è ammesso ricorso al C.N.F. nel termine perentorio di quindici giorni. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Ariano Irpino, 8-10 febbraio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 24 maggio 1996, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 24 Maggio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ariano Irpino, delibera del 10 Febbraio 1994
Giurisprudenza CNF

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