Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Requisiti richiesti per l’iscrizione – Susseguente verifica nel corso della carriera professionale – Competenza C.d.O. – Sussiste – Verifica in sede di valutazione domanda di trasferimento – Legittimità – Sussiste.

I casi di incompatibilità sono rilevabili d’ufficio in ogni momento e, dunque, anche in sede di valutazione di una domanda di trasferimento. Pertanto il C.d.O. presso il quale il professionista faccia domanda di trasferimento è competente a valutare la presenza attuale dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale e all’esercizio dell’attività forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Galati), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 28 Febbraio 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 04 Novembre 1994
Giurisprudenza CNF

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