Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Requisiti – Cancellazione d’ufficio dall’albo – Convocazione preventiva dell’interessato – Necessità.

La cancellazione, anche d’ufficio, dall’albo da parte del consiglio dell’ordine non può essere pronunciata se non dopo aver convocato l’interessato e sentito le sue giustificazioni. (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Ariano Irpino dell’8 marzo 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Guidi), sentenza del 28 marzo 1995, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 28 Marzo 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ariano Irpino, delibera del 08 Marzo 1993
Giurisprudenza CNF

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