Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Registro dei praticanti procuratori – Decorrenza del periodo di pratica – Riconoscimento della frequenza di corsi post-universitari ai fini del compimento del periodo di pratica biennale – Data della delibera del Consiglio dell’Ordine.

Il periodo biennale di pratica professionale, propedeutico all’esame di abilitazione all’esercizio professionale, decorre dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ordina l’iscrizione dell’aspirante nel registro speciale. La frequentazione di uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 18 legge 22 gennaio 1934, n. 37 può sostituire la pratica professionale per il periodo di un anno soltanto qualora il frequentante abbia già ottenuto l’iscrizione nel predetto registro speciale. In caso contrario, non ha alcun effetto retroattivo, rispetto alla data della delibera di accoglimento della domanda. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Prato, 15 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 11 febbraio 1994, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 11 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 15 Luglio 1992
Giurisprudenza CNF

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