Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Discrezionalità del C.d.O. – Applicabilità art. 166 c.p. – Ammissibilità – Non sussiste.

L’accertamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, quale requisito richiesto per l’accesso alla professione forense, può essere compiuto dal consiglio dell’ordine territoriale con autonoma e discrezionale valutazione, a nulla rilevando la concessione dei benefici di legge in sede penale, quale la sospensione condizionale della pena accessoria ex art. 166 c.p. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 17 ottobre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 24 maggio 1996, n. 76

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 24 Maggio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 17 Ottobre 1995
Giurisprudenza CNF

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