Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione – Giudice conciliatore – Iscrizione di diritto ex art. 26 r.d.l. n. 1578 del 1933 – Ammissibilità – Non sussiste.

La legge professionale prevede tassativamente i casi in cui è possibile l’iscrizione di diritto, ed in tale previsione non può farsi rientrare l’ipotesi di iscrizione del giudice conciliatore il quale, pur svolgendo funzioni identiche a quelle della magistratura ordinaria, non ha superato alcun esame per l’ammissione all’esercizio di tale funzione. Infatti, più che l’esercizio effettivo della professione, è la considerazione che l’esame di uditore giudiziario è equiparabile a quello di procuratore legale a rendere possibile l’iscrizione di diritto all’albo professionale forense di coloro che abbiano svolto attività di magistrato per almeno cinque anni. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 9 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. DE MAURO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 19 Dicembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 09 Novembre 1994
Giurisprudenza CNF

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