Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione elenco speciale – Dipendente ente pubblico trasformato in privato – Diritti quesiti – Tutela – Sussiste.

L’art. 3 della legge professionale consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei dipendenti preposti all’ufficio legale di un ente pubblico in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati e procuratori. Eccezionalmente l’art. 3 della legge 218/90 in tema di trasformazione di enti pubblici in società di diritto privato dispone la tutela dei diritti quesiti di coloro che, prima della trasformazione dell’ente, fossero iscritti all’elenco speciale annesso all’albo professionale forense, consentendo, pertanto, il mantenimento dell’iscrizione ed il conseguenziale esercizio della professione forense a coloro che altrimenti, vista la natura privata dell’ente non avrebbero più tale diritto. Deve, quindi, negarsi la possibilità di iscrizione all’elenco speciale di coloro che, al momento della trasformazione dell’ente da pubblico in privato, non possedevano i requisiti richiesti e non erano perciò iscritti nel suddetto elenco, posto che in questo caso non si verte in tema di diritti quesiti, ma di mera aspettativa, non tutelabile. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 luglio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Giorgino), sentenza del 15 maggio 1996, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 15 Maggio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Luglio 1993
Giurisprudenza CNF

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