Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione all’albo – Comparizione e audizione del richiedente – Non necessarietà.

La valutazione della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la iscrizione all’albo è rimessa al Consiglio dell’Ordine alla luce della documentazione presentata dall’interessato e nessuna norma prescrive che prima dell’adozione di un provvedimento eventualmente negativo in ordine all’istanza debba procedersi alla convocazione dell’interessato, qualora il rigetto non sia dovuto a motivi di incompatibilità o di condotta. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Reggio Calabria, 18 dicembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 21 giugno 1994, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 21 Giugno 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 18 Dicembre 1992
Giurisprudenza CNF

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