Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione all’albo – Audizione dell’interessato – Limiti.

L’art. 24, comma 4, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, impone la preventiva audizione dell’interessato in relazione alle sole fattispecie in cui siano ravvisabili motivi di incompatibilità o ragioni attinenti alla condotta che, a termini dell’art. 17, n. 3 deve essere specchiatissima e illibata, ma non impone affatto tale adempimento in tutte le ipotesi in cui il Consiglio deve semplicemente verificare la ricorrenza dei requisiti per la iscrizione, così come indicati nel ripetuto art. 17. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 24 giugno 1994, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 24 Giugno 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Febbraio 1993
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment