Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Cancellazione – Esecuzione da parte del Consiglio dell’Ordine – Impugnazione – Inammissibilità.

È inammissibile l’impugnazione dell’esecuzione della delibera di cancellazione di un professionista dagli albi dopo che il Consiglio nazionale forense aveva già rigettato il ricorso, essendo tale atto del Consiglio dell’Ordine un adempimento di un preciso ed univoco obbligo di legge, una mera presa d’atto di un provvedimento divenuto esecutivo per effetto della pronuncia del Consiglio nazionale forense. (Dichiara improponibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 settembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 14 aprile 1993, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 14 Aprile 1993 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Settembre 1991 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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