Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Cancellazione – Esecutività in pendenza di ricorso in cassazione – Sospensione – Non proponibilità.

Il potere di sospendere la esecutività delle decisioni del Consiglio nazionale forense spetta esclusivamente alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in via preventiva ed in camera di consiglio su istanza del ricorrente. (Dichiara improponibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 settembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 14 aprile 1993, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 14 Aprile 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Settembre 1991
Giurisprudenza CNF

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