La norma che consente ai magistrati l’iscrizione di diritto all’Albo professionale ai magistrati, non riguarda coloro che abbiano fatto parte dell’ordine giudiziario in qualità di magistrati onorari. (Nella fattispecie pertanto è stata rigettata la richiesta d’iscrizione all’Albo presentata da soggetto membro onorario del Collegio componente la Corte d’Appello nella sezione dei minorenni). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 4 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. La Volpe), sentenza del 4 ottobre 1990, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 04 Ottobre 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 04 Luglio 1988
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