Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione – Nuovo codice di procedura penale – Decorrenza.

Fino all’entrata del nuovo codice di procedura penale il termine di prescrizione dell’azione disciplinare era sospeso dalla pendenza del procedimento penale. Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, essendo stata stabilita la totale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, si è da quel momento fatto decorrere il periodo di prescrizione dell’azione disciplinare. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa del 17 aprile 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 24 novembre 1994, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 24 Novembre 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 17 Aprile 1993
Giurisprudenza CNF

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