Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Art. 43 l.p.f. – Facoltatività – Provvedimento di custodia cautelare – Fattispecie – Legittimità.

La sospensione cautelare è una facoltà del Consiglio dell’Ordine locale che può essere legittimamente disposta nei confronti di un iscritto colpito da un provvedimento di custodia cautelare, in presenza di una grave accusa (plurimi fatti di concussione) i cui riflessi sull’opinione pubblica sono tali da compromettere gravemente il prestigio e il decoro della professione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 8 febbraio 1994, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 08 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Febbraio 1994
Giurisprudenza CNF

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