Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Remissione all’organo superiore – Fattispecie.

L’art. 49 del R.D. 1578/1933 rinvia quanto alla ricusazione alle norme del c.p.c., e l’art. 52 del predetto codice, richiamato dall’art. 51, prevede ipotesi tassative, tali da intendersi anche per il procedimento disciplinare innanzi i consigli dell’ordine. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 26 maggio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Bonazzi), sentenza del 4 gennaio 1993, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 04 Gennaio 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 26 Maggio 1991
Giurisprudenza CNF

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