Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso – Legittimazione – Terzo interessato – Esclusione.

A norma dell’art. 50, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso le delibere dei consigli dell’ordine locali può essere presentato unicamente dal professionista interessato e dal pubblico ministero. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione del C.d.O. di Como del 12 luglio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 3 maggio 1995, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 03 Maggio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Luglio 1993
Giurisprudenza CNF

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