Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso avverso decisioni consiglio dell’ordine – Legittimazione attiva – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità.

Ai sensi deltari. 50 della legge n. 1578 del 1933 la legittimazione attiva a ricorrere al Consigliò nazionale forense avverso le decisioni del consiglio dell’ordine spetta solo al professionista iscritto e al P.M. Non è, quindi, ammissibile il ricorso presentato da un terzo, sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 13 giugno 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. RUGGERINI), sentenza del 30 novembre 1995, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 30 Novembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pinerolo, delibera del 13 Giugno 1994
Giurisprudenza CNF

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