Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio nazionale forense – Mancata sottoscrizione della parte – Sottoscrizione del difensore privo di procura – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 60 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, deve ritenersi inammissibile il ricorso sprovvisto della firma del professionista interessato, e con apposta la firma del difensore di fiducia non munito di mandato speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 16 dicembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 30 settembre 1995, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 30 Settembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Dicembre 1993
Giurisprudenza CNF

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