Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Presentazione oltre i termini previsti dalla legge – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Il ricorso al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. territoriale, deve essere presentato entro il termine stabilito dall’art. 50 r.d.l. 1578/33; la violazione del termine contenuto nella citata norma comporta l’inammissibilità del ricorso. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 11 maggio 1992 – Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 27 settembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Di Benedetto), sentenza del 24 maggio 1996, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 24 Maggio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 27 Settembre 1993
Giurisprudenza CNF

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