Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Autonomia del procedimento disciplinare – Sussiste.

Secondo il disposto del nuovo rito penale, deve escludersi qualsiasi automatismo tra la sentenza penale di condanna e la decisione disciplinare. Il giudice disciplinare può valutare autonomamente i fatti posti a base del procedimento penale e le prove raccolte in quella sede, e può, altresì, esprimere un giudizio e pervenire a decisioni diverse rispetto al giudice penale. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, 16-21 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. De Mauro), sentenza del 20 giugno 1996, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 20 Giugno 1996 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 21 Novembre 1995
Giurisprudenza CNF

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