Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Cinque anni.

L’esercizio dell’azione disciplinare, mediante deliberazione di apertura del procedimento, deve avvenire entro cinque anni dalla commissione del fatto. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Milano dell’11 ottobre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 13 febbraio 1995, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 13 Febbraio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Ottobre 1993
Giurisprudenza CNF

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