Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Notifica della decisione del Consiglio dell’Ordine entro il termine di quindici giorni – Violazione – Nullità – Non sussiste.

La notifica della decisione del Consiglio dell’Ordine all’interessato deve avvenire, secondo il disposto dell’art. 50 dell’ordinamento professionale, entro il termine dei quindici giorni. La violazione di tale norma, per altro, non comporta alcuna nullità, stante la natura ordinatoria del predetto termine. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Treviso, 13 aprile 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 13 Ottobre 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 13 Aprile 1992
Giurisprudenza CNF

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