Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione – Ricorso al Consiglio nazionale forense – Legittimazione.

L’impugnazione al Consiglio nazionale forense di una decisione disciplinare emessa dal Consiglio dell’Ordine può essere proposta esclusivamente dal professionista interessato o dal Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello, restando esclusi da tale legittimazione soggetti diversi, quali i denuncianti. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 31 gennaio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 27 giugno 1992, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 27 Giugno 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 31 Gennaio 1991
Giurisprudenza CNF

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