Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Sopravvenuta revoca del provvedimento cautelare impugnato – Non luogo a deliberare per cessazione della materia del contendere.

Qualora, successivamente alla proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale Forense, venga revocato il provvedimento cautelare impugnato, non resta che prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare il non luogo a deliberare. (Dichiara il non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 22 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 28 Febbraio 1994 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 22 Febbraio 1993
Giurisprudenza CNF

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