Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Onere di specificazione dei motivi di impugnazione – Mancanza – Effetti.

L’onere di specificazione dei motivi di appello richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, anche se succinta, delle ragioni in fatto ed in diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre a riesame. Sotto questo profilo non può ritenersi sufficiente una impugnazione generica con la richiesta di riforma integrale della sentenza, né un mero generico richiamo per relationem alle difese svolte in prime cure, perché ciò obbligherebbe il giudice ad quem ad un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida. (Nella specie, non essendo stata portata alcuna specificazione a sostegno dell’unico motivo di gravame, il Consiglio nazionale forense ha rigettato il ricorso). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari del 5 marzo 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Bonazzi), sentenza del 4 luglio 1995, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 04 Luglio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 05 Marzo 1993
Giurisprudenza CNF

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