Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Deposito del ricorso direttamente al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

Il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una decisione del Consiglio dell’Ordine deve essere presentato presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento. Il ricorso spedito e depositato direttamente negli uffici del Consiglio nazionale forense, e senza copia dell’atto impugnato e notificato, è inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Dolzani), sentenza del 27 novembre 1991, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 27 Novembre 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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