Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Costituzione in giudizio del Consiglio dell’Ordine – Domanda di annullamento da parte del Consiglio della propria delibera di primo grado – Inammissibilità.

È ammissibile l’intervento, nel giudizio di impugnazione, da parte del Consiglio dell’ordine giudicante in primo grado, ma non quando questi solleciti l’annullamento della propria delibera ed entri in conflitto con se stesso. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Casalinuovo), sentenza del 24 marzo 1994, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Giugno 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment