Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Illecito disciplinare – Attenuanti – Buona fede del professionista – Rilevanza nella determinazione della sanzione – Ammissibilità – Sussiste.

I particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure la buona fede del professionista e, non ultimo, l’assenza in passato di qualsiasi altro fatto di responsabilità debbono essere valutati ai fini della ricostruzione della gravità della incolpazione e della conseguente determinazione della sanzione. (Nella specie la pena della cancellazione è stata sostituita con quella della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 28 gennaio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Lubrano), sentenza del 24 maggio 1996, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 24 Maggio 1996 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 28 Gennaio 1995 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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