Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Eccezione di incompetenza sollevata con atto successivo al ricorso – Inammissibilità.

Nel procedimento avanti il Consiglio Nazionale Forense non possono proporsi nuovi motivi di appello con atti successivi al ricorso. È pertanto inammissibile l’eccezione di incompetenza sollevata per la prima volta in una memoria difensiva. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 19 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 12 maggio 1993, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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