Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Legittimazione – Ricorso del terzo estraneo – Inammissibilità.

La facoltà di impugnare la decisione del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare è concessa, ai sensi dell’art. 50 della legge 22 gennaio 1934, n. 37, unicamente all’interessato ed al P.M. presso la Corte d’Appello. E per « interessato » deve intendersi, senza possibilità di dubbio, il solo professionista assoggettato a procedimento disciplinare, come si ricava dal terzo comma dello stesso articolo, ove si legge che nel caso che abbia ricorso il solo professionista, il Pubblico Ministero può proporre ricorso incidentale entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 10 giugno 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CARANCI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 23 Luglio 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 10 Giugno 1989
Giurisprudenza CNF

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