Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Decorso termine prescrizionale – Apertura del procedimento – Interruzione della prescrizione – Sussiste.

In applicazione del principio generale posto dall’art. 2945, II comma, il decorso del termine prescrizionale, previsto in cinque anni dalla commissione dell’illecito disciplinare, è interrotto dalla notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento e resta sospeso sino alla conclusione dello stesso. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 27 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. De Mauro), sentenza del 3 ottobre 1996, n. 119

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 03 Ottobre 1996 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Ottobre 1994 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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