Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Termine quinquennale di prescrizione – Decorrenza – Estinzione dell’azione per prescrizione.

Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare previsto dall’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, decorre dal giorno del fatto (nella specie è stata dichiarata estinta per prescrizione l’azione disciplinare promossa con l’apertura del procedimento disciplinare dopo cinque anni e due mesi circa dal fatto addebitato al professionista). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Palermo, 11 luglio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 13 luglio 1994, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 13 Luglio 1994 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 11 Luglio 1991
Giurisprudenza CNF

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