Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Art. 56, comma 4 l.p.f. – Mancato effetto sospensivo del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. – Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, comma 4 l.p.f. con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.: la mancanza dell’effetto sospensivo della decisione del C.N.F. ad opera del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è giustificata dalle peculiarità del procedimento disciplinare, teso a preservare l’Ordine forense dal pericolo di ulteriori attentati al suo prestigio per il tempo necessario alla definizione del giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Tanto più che è ammissibile proporre istanza di sospensione direttamente alle Sezioni Unite. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 19 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 12 maggio 1993, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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