Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rinuncia al mandato – Omessa comunicazione al cliente – Illecito disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che non intenda rappresentare il cliente in un procedimento deve dare a questi tempestiva ed inequivoca comunicazione, con mezzi adeguati rispetto alla concreta situazione. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 6 maggio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 6 febbraio 1995, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 06 Febbraio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Maggio 1993
Giurisprudenza CNF

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