Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento eccessivo come compenso per le prestazioni svolte – Attenuanti – Censura.

Il professionista che pretenda il pagamento di onorari eccessivi e non dovuti commette una violazione dei canoni deontologici, che devono sempre informare la professione forense, specie nei rapporti con il cliente (nella fattispecie il Consiglio nazionale forense, tenuto conto dell’età del ricorrente e della natura delle incolpazioni, ha ritenuto eccessiva la sanzione inflitta e l’ha sostituita con quella della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Benevento, 22 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 20 gennaio 1992, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 20 Gennaio 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 22 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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