Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Patrocinio di due soggetti in conflitto di interessi meramente potenziale – Assunzione da parte dello stesso procuratore legale – Rilevanza in sede disciplinare – Necessità in concreto del conflitto di interessi – Sussiste.

L’assunzione da parte dello stesso procuratore legale, del patrocinio, in procedimenti connessi, di due soggetti in conflitto di interessi potenziale non comporta di per sé la violazione dei principi deontologici. Per potersi affermare la responsabilità disciplinare del professionista è necessario l’accertamento in concreto del suindicato conflitto di interessi (nella fattispecie è stato escluso il conflitto nella possibilità astratta che l’acquirente al quale fosse stata taciuta l’esistenza di un giudizio possessorio potesse poi agire per danni contro l’alienante per tale omissione). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto 11 aprile 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 05 Dicembre 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 11 Aprile 1987
Giurisprudenza CNF

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