Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omissione costante di informazioni ai clienti e colleghi – Omissione di informazioni al Consiglio dell’Ordine – Violazione dei principi deontologici – Sussiste.

La negligenza dell’avvocato, consistente in una costante e sistematica omissione dell’informativa dovuta ai clienti, ai colleghi e al Consiglio dell’Ordine, configura violazione dei principi deontologici (nella specie, considerando che l’incolpato era già incorso in analoghe infrazioni disciplinari, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Perugia, 20 novembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Di Benedetto), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 93

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 13 Ottobre 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 20 Novembre 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment