Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione di somme ricevute – Illecito deontologico.

Il professionista che ometta di restituire le somme a lui affidate commette una grave violazione ai principi di deontologia forense e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Genova, 27 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Siciliano), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 28 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 27 Luglio 1992
Giurisprudenza CNF

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