Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa diligenza nell’espletamento del mandato – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che svolga il mandato con incuria e mancanza di attenzione viola il principio fondamentale della deontologia forense, intesa come «scienza del dovere» ovvero come «etica professionale» (nella specie è stata ritenuta equa la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 15 ottobre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 13 febbraio 1995, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 13 Febbraio 1995 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Ottobre 1992 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment