Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto.

Il professionista legale ha il preciso dovere di dare pieno e compiuto rendiconto al cliente di tutto quanto percepito in relazione al mandato affidatogli, sia se proveniente dal cliente stesso che dalle controparti. Il cliente, in sostanza, deve essere messo in condizione di conoscere esattamente quanto ricevuto dal legale per i vari titoli, e di sapere quanto complessivamente è stato richiesto e percepito, tanto per competenze, quanto per spese anticipate, e di conoscere il titolo delle spese stesse. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione del C.d.O. di Napoli del 25 maggio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 3 maggio 1995, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 03 Maggio 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 25 Maggio 1993
Giurisprudenza CNF

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