Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto e messa a disposizione di somme – Trattenimento somme riscosse per conto e incarico del cliente – Risposte mendaci e svianti al C.d.O. – Illecito deontologico – Sussiste.

Il professionista che trattiene indebitamente somme incassate per conto del proprio cliente, omettendo di dare esaurienti spiegazioni, e cercando, altresì, di ritardare e sviare il C.d.O. con dichiarazioni mendaci al riguardo, pone in essere la violazione di un preciso dovere deontologico; è pertanto adeguata la sanzione della cancellazione dagli albi. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 21 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 30 settembre 1995, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 30 Settembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1993
Giurisprudenza CNF

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