Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto e messa a disposizione di somme – Trattenimento somme – Illecito deontologico – Sussiste.

Costituisce violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza il comportamento dell’avvocato che trattenga indebitamente una somma di denaro destinata alla parte assistita. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Palermo del 12 maggio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 30 settembre 1995, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 30 Settembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 12 Maggio 1994
Giurisprudenza CNF

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